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Sez. 5, Sentenza n. 16136 del 21/12/2001 (Rv. 551283 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Irpef - Redditi soggetti a tassazione separata - Iscrizione a ruolo e consegna del ruolo all'Intendente di finanza entro il termine quinquennale - Necessità - Notifica entro il predetto termine anche della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551283-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

L'art. 17, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con l'art. 6 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto dal 1 luglio 1999) prevede che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti devono essere "iscritte in ruoli" formati e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: fino alla modifica del termine - diminuito ad anni quattro - introdotta dall'art. 15, comma primo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, applicabile - ex art. 16 D.Lgs. citato - alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999), senza che, al fine di evitare detta decadenza, entro il predetto termine quinquennale debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/06/1999 num. 46 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 15 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 all. A art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)