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Sez. 1, Sentenza n. 34234 del 29/05/2015 Cc. (dep. 05/08/2015) Rv. 264155 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S. - Revoca - Violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264155-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico. (Fattispecie nella quale l'arresto in flagranza di reato aveva determinato la materiale impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità e il conseguente ripristino della pena sostituita).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)