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Sez. 1, Sentenza n. 37357 del 06/06/2014 Cc. (dep. 09/09/2014) Rv. 260596 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni sostitutive - Lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma quinto bis, d.P.R. 309 del 1990 - Revoca - Previsione espressa - Interpretazione estensiva - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260596-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. 309 del 1990, può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca, giustificata con la mancata proroga della Convenzione vigente tra l'Ufficio giudiziario e l'ente pubblico presso il quale l'attività sostitutiva doveva essere svolta).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 5 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)