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Sez. 1, Sentenza n. 46551 del 25/05/2017 Cc. (dep. 10/10/2017) Rv. 271130 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Mancata osservanza delle prescrizioni - Revoca della misura sostitutiva - Effetti - Ripristino della sola pena residua - Criteri di calcolo - Indicazione.
Stato
decisa il 2017-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271130-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sulla base del criterio speciale di corrispondenza indicato dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sottraendo dalla durata della pena inflitta la durata del lavoro di pubblica utilità regolarmente scontato.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)