diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26377 del 07/12/2011 (Rv. 620770 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Fallimento del datore di lavoro - Giudicato interno su credito retributivo insinuato tempestivamente - Preclusione all'insinuazione tardiva di credito retributivo inerente periodo diverso del medesimo rapporto - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620770-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

La pretesa retributiva inerente un segmento temporale del rapporto di lavoro è differente per "petitum" e "causa petendi" dalla pretesa retributiva inerente altro segmento temporale del medesimo rapporto, sicché il giudicato interno, formatosi per l'una pretesa in sede di ammissione tempestiva al passivo fallimentare del datore di lavoro, non impedisce di esercitare l'altra pretesa con insinuazione tardiva, salvo il regolamento delle spese per l'ipotesi di frazionamento ingiustificato della domanda. (Affermando il principio, la S.C. ha cassato la declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva per l'ammissione del credito relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione proposta da un lavoratore già tempestivamente insinuatosi nel fallimento del datore di lavoro per altre mensilità, oltre che per il trattamento di fine rapporto).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)