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Sez. 1, Sentenza n. 10792 del 09/07/2003 (Rv. 564916 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca - Anteriore sospensione dell'attività liquidatoria - Facoltà discrezionale - Sussistenza - Fattispecie in tema di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564916-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, terzo comma, legge fall., non è neanche suscettibile del rimedio generale della sospensione ex art. 351 cod. proc. civ., in considerazione della essenza e della finalità della procedura fallimentare - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca, resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'intervenuta rimozione di tali effetti a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, non essendo stata neppure dedotta l'estinzione del processo per mancata riassunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)