Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 09/05/1978 (Rv. 391633 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE - REQUISITI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE - REQUISITI.*
La Costituzione di una comunione tacita familiare, ai sensi dello art 2140 cod civ, non postula l'esistenza di un iniziale patrimonio indiviso, poiche essa puo nascere per effetto di una comune attivita di lavoro i cui utili confluiscano in un unico peculio destinato ai bisogni della famiglia e all'eventuale acquisto di beni nello interesse del consorzio familiare. (Conf 4595/77, mass n 388203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)