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Sez. L, Sentenza n. 236 del 17/01/1977 (Rv. 383760 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERI DI QUEST'ULTIMA - LAVORO GIORNALISTICO - COMPENSO PER LAVORO DOMENICALE E FESTIVO - COMPUTO AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERI DI QUEST'ULTIMA - LAVORO GIORNALISTICO - COMPENSO PER LAVORO DOMENICALE E FESTIVO - COMPUTO AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - CONDIZIONI.*

Perche una remunerazione del datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti, quale ne sia la denominazione, si debba considerare facente parte della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita di cui all'art 2121 cod civ, e necessario e sufficiente che essa rivesta i caratteri della continuita, della individuabilita del suo ammontare e dell'obbligatorieta. Pertanto, il compenso per il lavoro domenicale e festivo di un giornalista, ove abbia tali caratteri, deve essere computato ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita, essendo irrilevante a tal fine il profilo dell'eventuale violazione delle norme sul riposo settimanale. (V 54/75, mass n 373200; (V 1028/74, mass n 368977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 25/02/1969 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)