Sez. 1, Sentenza n. 6026 del 18/11/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206256 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - NULLITÀ - IN GENERE | Viene ad esistenza solo con il deposito.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - NULLITÀ - IN GENERE
Nel procedimento in camera di consiglio (nella specie quello regolato dall'art. 611 cod. proc. pen.) la deliberazione costituisce un momento interno della procedura e il dispositivo è privo di autonoma rilevanza, giacché il provvedimento giurisdizionale, nella sua unità strutturale, acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito che segna il momento perfezionativo di esso, con la sola eccezione del procedimento camerale concernente misure cautelari personali per le quali, a determinati fini, è riconosciuta rilevanza esterna al dispositivo, prima ancora del deposito del provvedimento completo di motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)