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Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 24/02/1987 (Rv. 451248 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VERSAMENTO DI SOMME DIVERSE DAL CANONE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451248-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VERSAMENTO DI SOMME DIVERSE DAL CANONE - NULLITÀ.*

In tema di contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso di quello di abitazione, anche se - ai sensi della legge n. 392 del 1978 - il canone può essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore di pretendere il versamento di ulteriori somme diverse dal canone (nella specie, richieste "a fondo perduto") le quali, non avendo giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dal primo comma dello art. 79 della citata legge dell'equo canone.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)