diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15571 del 27/07/2016 (Rv. 640635 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Contributi versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale - Inclusione - Eccezione - Espressa previsione di legge.
Stato
decisa il 2016-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640635-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2002, i contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono inclusi nella relativa base imponibile anche ove non lo siano in quella delle imposte dirette, salvo che la loro esclusione sia prevista espressamente dalla legge istitutiva dei singoli contributi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1992 num. 289 art. 5 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)