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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4539 del 05/03/2015 (Rv. 634981 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Componenti positivi - Contributi erogati a norma di legge - Esclusione - Contributi versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2002 al fine di ripianare i disavanzi di esercizio - Soggezione all'imposta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634981-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha fornito un'interpretazione autentica del disposto dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), nel senso che sono esclusi dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l'anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile. Ne consegue che i contributi erogati - prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni - alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)