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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8179 del 22/03/2019 (Rv. 653524 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Base imponibile - Contributi erogati ad azienda di trasporto pubblico locale - Inclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653524-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Sono imponibili ai fini IRAP i contributi erogati alle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 355 del 2003, conv. con modif. in l. n. 47 del 2004, in quanto non si può configurare una correlazione diretta tra detti contributi ed i costi non deducibili, costituiti dalle spese per il personale (agli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997), e considerato che né la legge istitutiva né altre disposizioni normative hanno previsto espressamente che tali contributi debbano essere esclusi dalla base imponibile ai fini del calcolo di tale imposta, peraltro, un'interpretazione non rigorosa di tali previsioni renderebbe contributi legittimi aiuti di Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 21/02/2005 num. 16 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 58, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 11 com. 1230, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)