Sez. 3, Sentenza n. 40191 del 11/10/2007 Cc. (dep. 30/10/2007) Rv. 238056 - 01
ACQUE | Acque meteoriche di dilavamento - Nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Possibilità di qualificarle come reflui industriali - Condizioni.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi recettori, oggi disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 113 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)