Sez. 3, Sentenza n. 44062 del 10/11/2011 Ud. (dep. 28/11/2011) Rv. 251344 - 01
ACQUE | Inquinamento idrico - Acque reflue industriali - Acque di falda - Direttiva 91/271/CEE - Nozione di "eaux industrielles usèes" - Acque di fondo scavo - Natura di acque reflue derivanti da lavorazioni di cantiere - Reato di scarico abusivo - Configurabilità.
ACQUE
Integra il reato di scarico abusivo (art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) lo scarico senza autorizzazione delle acque di falda provenienti dall'attività di escavazione ove intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere, in quanto le stesse sono qualificabili come acque reflue industriali. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di acque reflue industriali contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 non si discosta da quella di "eaux industrielles usées" contenuta nella direttiva 91/271/CEE, così disattendendo la tesi difensiva secondo le acque di fondo scavo non rientrerebbero in tale definizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)