Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 24/05/2001 (Rv. 546943 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Credito illiquido - Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto - Credito inesigibile - Efficacia della cessione - Condizioni - Contestazione dell'ammontare del credito da parte del debitore - Incidenza sull'esigibilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
La cessione di un credito non liquido è efficace nei confronti del debitore ceduto quando gli sia stata notificata ovvero egli l'abbia accettata, mentre la cessione di un credito inesigibile non è efficace se non dal momento dell'intervenuta esigibilità, non potendosi, peraltro, far derivare la non esigibilità del credito dalla considerazione che il creditore ne contesti l'ammontare, non incidendo tale considerazione sull'azionabilità del credito stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)