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Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 06/04/1996 (Rv. 496848 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Provvedimento collegiale erroneamente assunto con forma di decreto - Sottoscrizione del solo presidente non anche estensore - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496848-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

La domanda giudiziale diretta alla ripartizione tra gli aventi diritto della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge deceduto deve essere decisa con un provvedimento che rivesta la forma della sentenza, secondo quanto testualmente previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74), sicché tale provvedimento deve presentare comunque (a prescindere dalla forma contenziosa o camerale del procedimento), i requisiti formali essenziali della sentenza, tra cui la sottoscrizione a mente dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ.. Ne consegue il provvedimento, ove sia stato erroneamente assunto con la forma del decreto ed il presidente del collegio che lo ha pronunciato non ne sia anche l'estensore, deve essere sottoscritto, oltre che dal presidente del collegio, anche dall'estensore, a pena di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)