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Sez. L, Sentenza n. 910 del 26/01/1995 (Rv. 489964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Di improcedibilità del gravame - Natura di sentenza - Impugnabilità con ricorso - Requisiti formali ex art. 132 cod. proc. civ. - Necessità - Mancanza della sottoscrizione del relatore diverso dal presidente - Nullità insanabile - Rilevabilità d'ufficio - Rinvio ad altro giudice di pari grado e non al medesimo giudice di appello - Funzione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il provvedimento collegiale erroneamente emanato dal giudice di appello in forma di ordinanza - e, quindi, sottoscritto dal solo presidente -, con il quale sia dichiarata l'improcedibilità del gravame, ha natura di sentenza, per il suo contenuto decisorio e definitivo, con la duplice conseguenza della sua impugnabilità con ricorso per cassazione e della necessità che i suoi requisiti formali di validità siano commisurati alla disciplina dettata dall'art. 132 cod. proc. civ.; di guisa che, ove il presidente non cumuli in sè anche la qualità di relatore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende il provvedimento medesimo viziato dalla nullità insanabile di cui all'art. 161, secondo comma cod. proc. civ., la quale può essere fatta valere col ricorso suddetto, ma, in caso di proposizione di questo per motivi diversi, deve essere rilevata, anche di ufficio, dalla corte di legittimità, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa ad altro giudice equiordinato (dovendosi fare applicazione del primo comma dell'art. 383, allorché il vizio riguardi la sentenza di appello, in quanto l'ipotesi di mera rimessione allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza viziata, riguardata dal terzo comma della medesima norma, concerne soltanto il caso di nullità afferenti alla sentenza di primo grado) cui spetta di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità e, nell'ipotesi affermativa, di provvedervi nelle forme di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)