Sez. 1, Sentenza n. 9033 del 26/08/1993 (Rv. 483574 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità | Sentenza - Sottoscrizione del giudice - Mancanza - Conseguenze - Nullità assoluta ed insanabile - Configurabilità - Sottoscrizione - Mancanza per mera dimenticanza o per l'adozione della forma della ordinanza in luogo della sentenza - Nullità - Sussistenza.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità
La sottoscrizione da parte del giudice costituisce un requisito essenziale della sentenza e la sua mancanza è causa di nullità assoluta ed insanabile senza che sia rilevante la partecipazione o meno del giudice, di cui manca la sottoscrizione, alla deliberazione della sentenza stessa. Una tale nullità sussiste sia nell'ipotesi che per mera dimenticanza manchi la firma dell'estensore, sia quando, pur sussistendo la firma dell'estensore, manchi quella del presidente, sia quando, avendo il collegio erroneamente adottato la forma dell'ordinanza anziché quella della sentenza per respingere il reclamo avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello pronunciata dal consigliere istruttore, il provvedimento risulti sottoscritto dal solo presidente e non anche dall'estensore dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)