Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 03/09/1984 (Rv. 436652 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DI GRAZIA PER LA PURGAZIONE DELLA MORA - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - CARATTERE SOSTANZIALE E PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DI GRAZIA PER LA PURGAZIONE DELLA MORA - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - CARATTERE SOSTANZIALE E PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
L'art. 4, quinto comma, della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - che impone al giudice, adito per la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario, di assegnare all'affittuario moroso un termine di grazia per la purgazione della mora - ha carattere sostanziale, limitato temporalmente alle tre annate agrarie (dal 1970/71 al 1972/73) previste dai precedenti commi secondo e terzo, e processuale, con conseguente immediata applicabilità anche d'ufficio ai giudizi di merito in corso, in qualunque stato e grado, ed integra altresì una disposizione eccezionale rispetto sia alla disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 cod. civ.), sia al principio generale dell'impulso di parte nell'Esercizio dei poteri giurisdizionali nel processo civile. (V 3872/83, mass nn 428796 e 428797; (V 1867/83, mass n 426711; (V 837/83, mass n 425595).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)