Sez. 3, Sentenza n. 4303 del 23/10/1989 (Rv. 463920 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - CANONE - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - APPLICABILITÀ D'UFFICIO IN APPELLO - LICEITÀ - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - CANONE - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - APPLICABILITÀ D'UFFICIO IN APPELLO - LICEITÀ - ESTENSIONE.*
La norma di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814, per la quale è prevista la sanatoria a tutti gli effetti della morosità mediante assegnazione all'affittuario di un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, deve essere applicata dal giudice, anche in grado di appello, ex officio, a prescindere da espressa richiesta di parte. (Conf 4746/84, mass n 436652; (Conf 837/83, mass n 425595; (Conf 3895/82, mass n 421843; (Conf 5375/79, mass n 401962).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)