Sez. 3, Sentenza n. 1867 del 12/03/1983 (Rv. 426711 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 CONCERNENTE LA CONCESSIONE, IN FAVORE DELL'AFFITTUARIO CONVENUTO IN GIUDIZIO PER MOROSITÀ, DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - GIUDIZI PENDENTI - APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 CONCERNENTE LA CONCESSIONE, IN FAVORE DELL'AFFITTUARIO CONVENUTO IN GIUDIZIO PER MOROSITÀ, DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - GIUDIZI PENDENTI - APPLICABILITÀ.*
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 4, quinto comma, della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - il quale prevede, in favore dell'affittuario convenuto in giudizio per morosità, la concessione di un termine per il pagamento dei canoni scaduti, nonché l'idoneità del pagamento, effettuato in detto termine, a sanare la morosità - integra una disposizione eccezionale rivolta a colmare il vuoto legislativo conseguente all'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1972) sulla previgente normativa, che opera con esclusivo riguardo alle annate agrarie contemplate nei precedenti commi, e, pertanto, non è invocabile con riferimento ad inadempienze inerenti ad annate agrarie anteriori a quella 1970-1971. Tale norma trova applicazione, anche d'ufficio, nei procedimenti che siano pendenti, in qualunque fase davanti al giudice del merito, alla data della sua entrata in vigore. (V 4316/82, mass n 422288 sulla prima parte; (V 744/82, mass n 418560 sulla prima parte; (V 446/82, mass n 418149 sulla prima parte; (Conf 3895/82, mass n 421843).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)