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Sez. 1, Sentenza n. 3875 del 03/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205343 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Momento in cui può essere disposta - Individuazione.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205343-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

L'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., prevede la possibilità di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare "nella fase del giudizio", escludendo qualsiasi limitazione di carattere temporale. Pertanto, la sospensione può essere disposta durante tutta la fase del giudizio nel momento in cui viene accertato che per la particolare difficoltà del dibattimento il procedimento non può essere ultimato nei termini ordinariamente previsti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il giudizio sulla complessità del dibattimento ha carattere prognostico - e può, quindi, intervenire anche nel corso del dibattimento per difficoltà inizialmente non prevedibili dell'istruttoria - ma non può essere più formulato a giudizio concluso o dopo il decorso del termine della custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)