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Sez. 1, Sentenza n. 3053 del 25/05/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210871 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Momento in cui può essere disposta - Indicazione - Incidenza, sulla legittimità dell'ordinanza di sospensione, degli ingiustificati ritardi precedenti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210871-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod.proc.pen., può intervenire durante tutta la fase del giudizio e quindi può essere pronunciata pure nel corso del dibattimento per difficoltà ed ostacoli - anche di ordine logistico attinenti all'organizzazione dei mezzi e strutture necessari per la celebrazione del dibattimento - inizialmente non prevedibili: l'eventuale mancanza di giustificazione dei "tempi morti" tra le udienze che precedono l'emissione di tale ordinanza, non incidono sulla legittimità di detto provvedimento atteso che lo stesso viene adottato "ex ante" in vista del futuro svolgimento e della conclusione del processo e non con riferimento alle udienze passate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)