Sez. 5, Sentenza n. 13482 del 27/07/2012 (Rv. 623649 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)- - Soggetto tenuto al pagamento - Titolare della concessione - Fondamento - Fattispecie in materia di realizzazione di passo carrabile a servizio di un immobile poi locato a soggetto esente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il soggetto tenuto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), è sempre il titolare della concessione, essendo irrilevante che il bene cui inerisce l'occupazione sia successivamente locato o concesso in godimento a terzi, atteso quanto previsto dall'art. 63, comma primo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (Principio affermato con riferimento ad un passo carrabile realizzato a servizio di un immobile successivamente locato a soggetto esente ed ubicato nel Comune di Roma, il cui regolamento pone anch'esso, all'art. 16, la regola della esclusiva riferibilità dell'obbligo di pagare il canone al titolare della concessione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)