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Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 25/09/1974 (Rv. 370956 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370956-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ove non sia dimostrato che gli onorari di difesa siano stati liquidati in misura eccedente il massimo od il minimo di tariffa, la loro Determinazione costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice, che non abbisogna di specifica motivazione e che non e soggetto al Sindacato di legittimita. (V 973'73, mass n 363361).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)