Sez. L, Sentenza n. 515 del 29/01/1985 (Rv. 438719 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La Determinazione degli onorari di difesa costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non abbisogna di specifica motivazione e non è soggetta al Sindacato di legittimità, che invece può essere sollecitato ove la parte deduca la violazione di una disposizione normativa (come quella sulla inderogabilità della tariffa) oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure l'eccessività della liquidazione. (V 3607/82, mass n 421572; (V 5537/79, mass n 402120; (V 4623/79, mass n 401148; (V 2521/74, mass n 370956).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)