Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/04/1996 Cc. (dep. 31/07/1996) Rv. 205975 - 01
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE | Espressione "esercitare l'organizzazione del giuoco del lotto o delle scommesse" - Interpretazione - Norma di cui all'art. 4 comma primo legge n. 401 del 1989 - Attività di esercizio punita - Individuazione.
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE
L'espressione "esercitare l'organizzazione del giuoco del lotto e delle scommesse" deve essere interpretata nel senso di gestire il giuoco del lotto o delle scommesse a tal fine utilizzando un complesso organico di persone e cose. La norma di cui al primo comma dell'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 punisce non qualsiasi esercizio del giuoco o delle scommesse o dei concorsi, bensì soltanto l'attività del loro esercizio in forma "organizzata" e "diretta al pubblico", e cioè accompagnata da una predisposizione di nomini e di mezzi stabilmente rivolta all'esplicazione dell'attività e cioè conformemente al fine da essa perseguito, che è quello di impedire l'usurpazione da parte di soggetti non legittimati di attribuzioni connesse con funzioni riservate allo Stato o ad altrimenti pubblici in regime di monopolio.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)