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Sez. 3, Sentenza n. 1068 del 10/12/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207038 - 01

GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE | Norma di cui al comma 4 dell'art.4 legge n. 401 del 1989 - Attività di esercizio di giuoco sanzionata - Individuazione - Esercizio del giuoco d'azzardo mediante apparecchi automatici ed elettronici - Sussistenza di contravvenzione di cui agli artt. 718 e segg. cod.pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207038-01

GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE

Dalla previsione dell'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche"), che punisce l'organizzazione, in assenza di provvedimento abilitativo, del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario (divieto concernente anche l'organizzazione abusiva delle scommesse che abbiano ad oggetto attività sportive gestite da CONI od UNIRE ovvero altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità), sono esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo (anche videopoker), pur se svolti in forma organizzata, che continuano ad essere sanzionati dagli artt. 718 e seguenti del codice penale. Infatti, il comma quarto dell'art. 4 citato prevede l'applicabilità dei primi due commi anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S., ma il riferimento espresso ai "primi due commi" determina la configurabilità di questa ipotesi nel solo caso in cui si tratti di organizzazione o di pubblicità (e mai di partecipazione), esercitate nelle forme specificate nel primo comma e, cioè, con modalità abusive, perché consistenti in scommesse o pronostici privi di concessione. (Nella specie l'imputato aveva attivato dieci videopoker adibiti al gioco d'azzardo. La S.C. ha qualificato il fatto, per il quale era intervenuta condanna ex art. 4 commi primo e quarto legge n. 401 del 1989, come contravvenzione agli artt. 718 e 719 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Testo Un. L. Com. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)