Sez. 3, Sentenza n. 3413 del 10/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210462 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Esercizio abusivo di gioco d'azzardo - Elemento costitutivo - Organizzazione di mezzi o persone - Abitualità - Necessità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 4, comma primo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (esercizio abusivo di giuoco clandestino) è un organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati ed utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l'unione di più' soggetti che gestiscono il gioco, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitualità, o comunque la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per una singola manifestazione cui è collegato un concorso pronostico riservato alla Stato.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)