Sez. U, Ordinanza n. 12252 del 27/05/2009 (Rv. 608424 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Affidamento dalla P.A. a imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria - Concessione di pubblici servizi e appalto di servizio pubblico - Configurabilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i servizi aggiuntivi e per quelli integrati - Sussistenza - Fondamento - Principio della prevalenza della giurisdizione - Applicazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria - ai sensi degli artt. 112 e 113 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, richiamati dall'art. 115 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla domanda dell'impresa volta all'accertamento di inadempimenti dell'Amministrazione, all'annullamento di atti di diffida, nonchè alla condanna all'adempimento e al risarcimento del danno. Infatti, l'attribuzione a questo giudice - ex art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - della giurisdizione esclusiva per le controversie (non concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) relative a concessioni di pubblici servizi, cui è riconducibile l'affidamento della gestione di servizi aggiuntivi, prevale, alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di concentrazione delle tutele, posti dagli artt. 24 e 111 Cost., sulla spettanza al giudice ordinario della giurisdizione rispetto al servizio di biglietteria, atteso che il suddetto servizio integrativo si pone come accessorio rispetto alle concessioni di pubblici servizi che hanno per oggetto i servizi aggiuntivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 112, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 113, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 115, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)