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Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 12/07/2006 (Rv. 591577 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Definizione delle liti fiscali pendenti - Modalità - Unico atto impositivo recante accertamento della maggior imposta ed irrogazione di sanzioni relative ad autonome violazioni - Determinazione dell'importo da versare - Riferimento alla maggior imposta accertata - Insufficienza - Riferimento anche all'importo delle sanzioni - Necessità.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591577-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2 quinquies del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nell'ipotesi in cui con un unico atto l'Amministrazione finanziaria, oltre ad accertare una maggior imposta (nella specie, l'IVA), abbia irrogato sanzioni riferibili a violazioni diverse ed autonome rispetto alla rilevata evasione (nella specie, l'omessa registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, l'irregolare tenuta delle scritture contabili, l'omessa annotazione delle liquidazioni periodiche, la mancata emissione di scontrini fiscali), le modalità occasionalmente prescelte dall'Amministrazione per l'esercizio dei propri poteri istituzionali non fanno assumere alle predette sanzioni carattere accessorio rispetto alla maggior imposta accertata, onde la definizione della lite insorta a seguito della relativa contestazione non si realizza in virtù del versamento di una somma pari al 10 per cento della sola maggior imposta accertata, ma richiede anche la corresponsione di una somma pari al 10 per cento delle predette sanzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)