Sez. 5, Sentenza n. 16691 del 08/08/2005 (Rv. 583271 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ex art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994 - Definizione normativa di "lite fiscale" - Contestazione relativa a ciascun atto di imposizione - Conseguenze ai fini della determinazione del "valore della lite" - Pagamento di più imposte ingiunto con il medesimo atto impositivo - Cumulo degli importi - Necessità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 2 "quinquies", quarto comma, lett. a), del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656) fornisce la definizione normativa di "lite fiscale" come "la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione" e la successiva lett. b) del medesimo quarto comma, nel definire il "valore della lite" come "l'importo dell'imposta accertata", va inserita nella cornice, già individuata, del concetto di lite definibile, che deve sempre attenere all'atto impositivo e non alle varie imposte che ne possano costituire il contenuto (concetto peraltro confermato dall'art. 2 del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591). Ne consegue che, ai fini della verifica della definibilità della lite fiscale pendente, ove con il medesimo atto impositivo venga ingiunto il pagamento di più imposte, i relativi importi debbono essere cumulati, salvo che si tratti di INVIM (posto che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 591 del 1994, "la relativa lite si definisce autonomamente").
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 28/09/1994 num. 591 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)