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Sez. 5, Sentenza n. 3021 del 12/02/2007 (Rv. 596872 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 2 - quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Unico atto impositivo recante accertamento della maggior imposta ed irrogazione di sanzioni relative ad autonome violazioni - Valore della lite - Determinazione - Importi da versare - Determinazione - Riferimento alla maggior imposta accertata - Insufficienza - Riferimento anche all'importo delle sanzioni - Necessità.
Stato
decisa il 2007-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596872-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione delle liti pendenti prevista dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, la contestazione contestuale, nell'unico atto dell'amministrazione finanziaria, dell'accertamento di una maggiore imposta e dell'irrogazione di sanzioni riferibili a violazioni autonome rispetto alla rilevata evasione, così come comporta che il limite di ammissibilità al beneficio, riferito al "valore della lite", di cui al comma 1, lettera b), vada separatamente valutato per le violazioni tributarie e relativi accessori, da una parte, e per le autonome sanzioni, dall'altra, implica per altro verso che l'esaustiva definizione agevolata del contenzioso conseguentemente insorto non si realizzi in virtù del versamento di una somma pari al 10 per cento della sola maggiore imposta accertata, ma richieda, altresì, la corresponsione di una somma pari al 10 per cento delle sanzioni riferibili alle violazioni diverse ed autonome rispetto all'evasione accertata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)