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Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 26/08/1985 (Rv. 441989 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONTRATTI SOGGETTI ALLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO ERMENEUTICO.*
Stato
decisa il 1985-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441989-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONTRATTI SOGGETTI ALLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO ERMENEUTICO.*

La valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto, secondo la previsione dell'art. 1362 secondo comma cod. civ., costituisce un criterio ermeneutico adottabile anche per i contratti soggetti alla Forma scritta "ad substantiam", quale una compravendita immobiliare, in quanto diretto a chiarire la comune volontà consacrata nell'atto scritto, non ad evidenziare la formazione del consenso all'infuori dello scritto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)