Sez. 2, Sentenza n. 6214 del 21/06/1999 (Rv. 527727 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Elementi essenziali - Volontà delle parti in tale forma - Necessità - Conseguenze - Determinabilità dell'oggetto risultante dall'atto - Inapplicabilità, al fine, degli artt. 1362 cpv e 1371 cod. civ.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE
Per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde", non potendo a tal fine applicarsi il capoverso dell'art. 1362 cod. civ., a norma del quale l'intenzione dei contraenti può esser desumibile anche dal loro comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del contratto, né l'art. 1371 cod. civ., norma di chiusura rispetto alla predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)