Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25619 del 03/12/2014 (Rv. 633398 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per durata non ragionevole del processo - Aventi diritto - Parte rimasta contumace nel giudizio penale presupposto - Inclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all'indennizzo spetta anche alla parte rimasta contumace poiché la decisione è comunque destinata ad esplicare effetti nei suoi confronti, sicché, in caso di eccessivo ritardo nella definizione del giudizio, è causa di disagio psicologico. Né rileva la natura penale del giudizio presupposto, nel cui ambito la contumacia non costituisce indice di disinteresse dell'imputato per la pendenza del processo e per il suo esito, ma può rispondere ad una precisa e legittima scelta difensiva, ferma, peraltro, la possibilità di valutare la sua influenza sui tempi del procedimento ex art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)