Sez. 2 - , Sentenza n. 27920 del 30/10/2019 (Rv. 655685 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Nozione di "contumacia" rilevante ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 - Conseguenze - Inapplicabilità al calcolo della durata del processo penale fissata dall'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 cit. - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La nozione di contumacia, rilevante ai fini dell'operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001, non si applica ai fini del calcolo della durata del processo penale fissata dall'art. 2, comma 2-bis, della stessa legge, posto che la limitazione del riferimento alla sola contumacia civile contenuto nella suddetta norma trova conforto, oltre che nella terminologia impiegata dal legislatore ("contumacia della parte"), nella diversità della natura e della disciplina della contumacia nel processo civile e in quello penale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)