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Sez. L, Sentenza n. 752 del 27/01/1987 (Rv. 450446 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTRIBUTO ADDIZIONALE PREVISTO DALL'ART. 12 N. 2 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - ESONERO PER RICORSO ALL'INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450446-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTRIBUTO ADDIZIONALE PREVISTO DALL'ART. 12 N. 2 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - ESONERO PER RICORSO ALL'INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONDIZIONI.*

Dall'Obbligo di pagare il contributo addizionale previsto dallo art. 12 n. 2 della legge n. 164 del 1975 per le imprese industriali che ricorrono all'intervento della cassa integrazione guadagni sono esonerate quelle imprese che tale intervento richiedono per eventi oggettivamente non evitabili, dovendo intendersi per tali non già gli eventi imprevedibili, bensì ogni ipotesi di forza maggiore. Pertanto il semplice maltempo, in ipotesi di sospensione del lavoro da parte di un'impresa specializzata nell'installazione di linee telefoniche ed elettriche all'aperto, non integra di per sè solo la fattispecie esoneratrice, ma occorre che il datore di lavoro fornisca la prova di aver fatto tutto il possibile secondo la normale diligenza con riguardo alla natura ed all'organizzazione dell'attività svolta per evitare la sospensione del lavoro. (V 862/85, mass n 439043; (V 6098/83, mass n 403897; (V 3255/82, mass n 421213).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)