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Sez. 3, Sentenza n. 9982 del 24/05/2004 (Rv. 573085 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo cumulativo - Caratteri - Sussidiarietà dell'obbligazione - Conseguenze - Onere del creditore di chiedere l'adempimento all'accollante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573085-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

Nell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall'articolo 1268, secondo comma, cod.civ., l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)