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Sez. 2, Sentenza n. 4482 del 24/02/2010 (Rv. 611516 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo cumulativo - Perfezionamento - Consenso del creditore, anche successivo alla convenzione di accollo - Necessità - Caratteri - Sussidiarietà dell'obbligazione - Conseguenze - Onere del creditore di chiedere l'adempimento all'accollante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611516-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

Nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo - l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)