Sez. 5, Sentenza n. 11677 del 23/02/2005 Cc. (dep. 24/03/2005) Rv. 231202 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE | Competenza del giudice per l'udienza preliminare - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE
Sussiste la competenza del giudice dell'udienza preliminare ad emettere il decreto di sequestro preventivo, ex art. 321 cod. proc. pen., considerate, da un lato, le profonde modificazioni, intervenute a seguito della legge n. 479 del 1999, che hanno accentuato i poteri di apprezzamento del merito del g.u.p. e, dall'altro e correlativamente, che, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice del dibattimento non può considerarsi "competente a pronunciarsi nel merito", dato che l'udienza preliminare può concludersi con la sentenza di non luogo a procedere e che, comunque, sarebbe del tutto irragionevole riconoscere al giudice del dibattimento la competenza a disporre il sequestro preventivo in una fase in cui è il g.u.p. ad essere investito della cognizione del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)