Sez. 1, Sentenza n. 33414 del 10/07/2001 Cc. (dep. 05/09/2001) Rv. 219657 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Competenza a provvedere dopo la pronuncia di primo grado - Appartenenza al Gip - Esclusione - Appartenenza al Tribunale - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
La competenza a disporre il sequestro preventivo (nella specie: di una parte dello stabilimento industriale dal quale provenivano gli effetti dannosi del reato di cui all'art. 674 cod. pen.), dopo la pronuncia della sentenza di condanna da parte del Tribunale, spetta allo stesso Tribunale e non al G.i.p., atteso che l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che quest'ultimo provvede soltanto prima dell'esercizio dell'azione penale, mentre negli altri casi è competente il giudice della cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)