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Sez. 6, Sentenza n. 4184 del 17/11/1995 Cc. (dep. 29/01/1996) Rv. 203865 - 01

Misure cautelari - Reati - Sequestro preventivo - In genere | Competenza - Del giudice del merito - Dopo l'esercizio dell'azione penale - Presupposti - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203865-01

Misure cautelari - Reati - Sequestro preventivo - In genere

La competenza del giudice del merito a disporre il sequestro preventivo dopo l'esercizio dell'azione penale, è legata necessariamente all'emissione del decreto di rinvio a giudizio, all'ultimazione dell'attività di formazione del fascicolo di ufficio da parte del Gip ed al ricevimento degli atti da parte del giudice del merito: "medio tempore" persiste pertanto la competenza funzionale del Gip.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 432, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 432, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)