Sez. 3, Sentenza n. 10436 del 18/07/2002 (Rv. 555902 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Contratto stipulato anteriormente al codice civile - Normativa in tema di clausole vessatorie - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, la normativa in tema di clausole vessatorie introdotta dal codice civile vigente e dalla legge n. 52 del 1996 risulta inapplicabile a un contratto di somministrazione, stipulato prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, che prevedeva la clausola di tacito rinnovo e la "traslazione" del contratto agli eredi dell'originario contraente.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Regio Decr. 16/03/1942 num. 262
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)