Sez. 1, Sentenza n. 11176 del 13/02/2015 Ud. (dep. 17/03/2015) Rv. 262829 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Reati previsti dall'art. 679 co. pen. e art. 678 cod.pen. - Criteri distintivi - Individuazione - Fattispecie.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
La contravvenzione prevista dall'art. 679 cod.pen. si distingue da quella di cui all'art. 678 cod.pen., perché, mentre quest'ultima è diretta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni, la prima, invece, è diretta a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 679 cod. pen., con riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di materie esplodenti per un quantitativo di peso inferiore a quello necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 678 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)