Sez. 1, Sentenza n. 40358 del 12/07/2011 Ud. (dep. 08/11/2011) Rv. 251169 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Art. 679 cod. pen. - Art. 678 cod. pen. - Criteri distintivi - Individuazione.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Il reato di cui all'art. 679 cod. pen. si distingue da quello previsto dall'art. 678 cod. pen., perché mentre quest'ultimo è diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa, il primo, invece, è diretto a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)