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Sez. 1, Sentenza n. 11860 del 26/02/2009 Cc. (dep. 18/03/2009) Rv. 243921 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Potere del giudice di valutare le esigenze cautelari ex art. 275, comma primo bis cod. proc. pen. - Configurabilità anche nel caso di misura applicata a seguito della condanna, dopo una precedente revoca per carenza di indizi.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243921-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, la norma di cui al comma primo-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. (secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito della sentenza stessa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti) si applica anche quando la custodia cautelare venga disposta all'esito dell'accertamento dibattimentale della colpevolezza dell'imputato, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)