Sez. 1, Sentenza n. 33896 del 14/07/2010 Cc. (dep. 20/09/2010) Rv. 248178 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Misura applicata a seguito della condanna dopo precedente revoca per carenza di indizi - Potere del giudice di valutare le esigenze cautelari a norma dell'art. 275, comma primo bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, la norma di cui all'art. 275, comma primo bis, cod. proc. pen., secondo la quale, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito di essa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, si applica anche quando la custodia cautelare venga disposta all'esito dell'accertata colpevolezza dell'imputato in sede di giudizio abbreviato, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi. (Fattispecie relativa a condanna per associazione di tipo mafioso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)