Sez. 2, Sentenza n. 35440 del 08/07/2002 Cc. (dep. 11/09/2003) Rv. 227415 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della misura - Presupposti - Applicazione di una misura cautelare, contestualmente alla sentenza di condanna, nei casi di cui all'art. 275 comma primo-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Necessità che ricorrano i casi indicati all'art. 307 comma secondo cod. proc. pen. - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
La norma che consente l'adozione di misure cautelari personali contestualmente ad una sentenza di condanna - per prevenire il rischio di fuga o la commissione di gravi reati tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti (art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen.) - deve intendersi riferita ai soli casi di prima applicazione del trattamento cautelare, di talché il ripristino della custodia dopo una precedente scarcerazione per decorrenza dei termini in ordine allo stesso fatto è consentita nei soli casi indicati al secondo comma dell'art. 307 cod. proc. pen., e cioè a fronte della dolosa trasgressione delle misure imposte all'atto della scarcerazione o quando ricorre o si è concretato il rischio di fuga dell'interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)